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AUTODIFESA - LA LEGGE
Nel precedente articolo ho dato un’impronta al blog fornendo una prima una visione d’insieme di quello che personalmente ritengo il lato nascosto della legittima difesa.
Credo che prima di andare avanti sia importante dedicare un articolo ad una panoramica della legislazione in materia.
Utilizzerò come riferimento l’Art.52 della legge italiana (piuttosto complessa rispetto ad altre realtà Europee). Fornirò informazioni anche sulle norme di altri Paesi Europei.
Purtroppo è un tema, quello della legittima difesa, che torna ciclicamente di attualità sulla scia dei fatti di cronaca
Obbiettivo dell’articolo è dare una informazione generica della legislazione in materia di autodifesa in quanto è importante sapere cosa ci è permesso fare e non fare.
La Legge rimane sempre il riferimento a cui attenersi.
Il seguente articolo non intende sostituirsi al giudizio delle forze dell’ordine.
Per approfondimenti in materia si consiglia di rivolgersi a siti specializzati o a consulenze legali
Art.52 e la disciplina normativa
L’istituto è disciplinato all’articolo 52 del codice penale, che al comma 1 recita:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nel 2006 questo l’art.52 è stato modificato come segue:
Non rischierà più il carcere per eccesso di difesa chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio 2006. Il provvedimento modifica l’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire “per tutelare la propria incolumità” e quella dei propri cari in casa, nel suo studio professionale o nel negozio quando l’aggressore non mostra di voler desistere. In questo caso anche sparare non è più un eccesso ma legittima difesa.”
La riforma dell’art.52
Con la riforma della legittima difesa del 2019, la legge ha stabilito definitivamente che, nei casi di violazione di domicilio, la difesa è sempre proporzionata all’offesa, purché ovviamente ricorrano tutti gli altri elementi che costituiscono la legittima difesa (pericolo per l ‘incolumità propria o altrui, ecc.).
A norma dell’art.52 c.p.
non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
La legge 36 ha reso assoluta la presunzione, specificando che la proporzione dell’autodifesa, in questi casi, non è soggetta alla discrezionalità del giudice, e che «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».
Inoltre, l’articolo 55 ha espressamente stabilito che, nelle medesime situazioni di aggressione nel domicilio o presso i luoghi di lavoro, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito – per la salvaguardia della propria o altrui incolumità – in condizioni di minorata difesa, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Sentenza 2019
La giurisprudenza di legittimità ha però da subito ridotto significativamente i margini applicativi delle nuove norme, partendo dal presupposto che «il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, sia da ritenersi giustificato soltanto se “assolutamente necessario” per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale» (sentenza 19065/2019)

Legittima difesa, i presupposti
La legittima difesa, non deve essere confusa con la vendetta, una reazione che segue la lesione, ed è una reazione che viene prima della lesione, come unico rimedio possibile per evitare un’offesa ingiusta
È incentrata su due presupposti essenziali.
Da una parte l’aggressione ingiusta che determina l’insorgenza di un pericolo, dall’altra la reazione difensiva legittima.
“Offesa ingiusta”. Che cosa significa?
È uno degli elementi essenziali della legittima difesa ex art.52, consistente in un’aggressione ingiusta, ovvero contraria a precetti dell’ordinamento giuridico o da questo comunque non espressamente autorizzata, e tale da legittimare la reazione all’aggressione.
“Necessità di difendere”. Che cosa significa?
“Pericolo attuale”. Che cosa significa?
Definizioni tratte da brocardi.it
Tengo a sottolineare quanto si legge nell’ultima parte del testo di legge:
Sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Questo sta a significare che davanti ad una minaccia di pugno non posso rispondere con arma o peggio. Ed ugualmente stabilisce che l’offesa deve essere reale ed ingiusta.


Armi
L’utilizzo delle armi
L’uso delle armi per difendersi non è una reazione sempre legittima, anche nel caso di un’intrusione domiciliare.
Neppure dopo le modifiche introdotte dalla legge 36/2019, con l’obiettivo di escludere la punibilità di chi, difendendosi nel domicilio o nel proprio luogo di lavoro – come nel caso della rapina in un esercizio commerciale – uccida o ferisca l’intruso. Devono infatti essere ancora rispettati alcuni limiti inderogabili, oltre i quali la difesa è illegittima: il pericolo dell’offesa deve essere attuale, l’aggressione rivolta alle persone e non ai beni, e la difesa impossibile con un’azione alternativa
Armi. Definizione
Agli effetti della legge penale, per “armi” s’intendono:
- quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
- tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo
Strumenti atti ad offendere. Identificazione
La legge identifica anche gli strumenti atti ad offendere:
non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle Arti Marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.

Difesa Personale in strada
Fatte queste premesse, e vista una panoramica della legislazione in materia, voglio concentrarmi sulla Difesa Personale in strada. Siamo quindi in luogo pubblico dove in teoria non mi è consentito avere armi.
(Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi e strumenti atti ad offendere. – Legge 110/1975 – Art. 4.)
Dato per scontato che la legge venga rispettata, la Difesa Personale da strada utilizza come mezzo di offesa/difesa il nostro corpo rendendo forse più difficile il concetto di difesa proporzionata all’offesa in quanto a pugno risponde pugno e le variabili che subentrano possono essere di difficile applicazione in quanto come può un giudice definire una difesa eccessiva?
Tipi di autodifesa
Ritengo che la Difesa Personale, in quanto tale, possa essere divisa in due tipologie:
- Difesa da un possibile rischio di minaccia
- Sopravvivenza
La prima si ha quando ci sentiamo minacciati e prima ancora che la minaccia sia divenuta reale noi procediamo ad attaccare. Ad es. nel caso che stiamo discutendo con una persona che pensiamo ci stia per colpire e noi precediamo un eventuale attacco colpendo per primi.
Nel caso di Sopravvivenza la minaccia è reale e noi siamo stati afferrati o veniamo colpiti o, peggio ancora, nel caso di tentativo di stupro, siamo stati atterrati. In questo caso ci dobbiamo difendere da un qualcosa che sta realmente mettendo a rischio la nostra vita e dobbiamo avere la prontezza di saper reagire per uscire da una situazione rischiosa per la nostra Sopravvivenza.
Nei due casi la prima situazione è quella più difficile da gestire in quanto rischiamo di essere punibili dalla legge dato che la difesa non è chiaramente proporzionale all’offesa e si rischierebbe un processo alle intenzioni, cosa chiaramente non possibile; si pensi alla persona che incontrando un tizio che sbuca da dietro l’angolo in un vicolo buio la colpisce per paura di essere aggredito.
Detto quanto sopra è il buon senso che conta, questo ci dovrebbe dire di evitare situazioni rischiose nei modi che troviamo riportati in centinaia di manuali sulla Difesa Personale e, nel caso si presenti una possibile minaccia, come la discussione per una posto macchina in un parcheggio, deve essere sempre il buon senso che ci farà capire i possibili rischi e le possibili minacce che si possono presentare comportandosi di conseguenza, l’importante e il rispettare alcune regole che saranno argomento di un prossimo articolo.

I tre livelli di Autodifesa
Ritengo che in base alle situazioni ed alle sue applicazioni la Difesa Personale possa essere classificata in tre livelli:
- difesa personale con evasione
- difesa personale con controllo o sottomissione
- difesa personale “distruttiva”
I Livello
Il primo livello, che può sembrare il più semplice, consiste nell’assestare un colpo preciso all’aggressore sufficiente ad uscire dalla possibile minaccia, creando uno shock, per fuggire in luogo sicuro.
È un dato di fatto che spesso il delinquente, sorpreso e disorientato da una reazione inaspettata e decisa, preferisce abbandonare.
Per quanto possa sembrare non è la situazione più semplice, in realtà richiede precisione e sangue freddo, un colpo non efficacie potrebbe portare ad una reazione più violenta da parte dell’aggressore.
II Livello
Il controllo e sottomissione presuppone che dopo una prima reazione all’aggressione si proceda con una tecnica di controllo quali chiavi articolari e/o strangolamenti.
Questo tipo difesa oltre ad essere applicato, per chiari motivi, dalle forze dell’ordine viene usato dal combattente esperto che non vuole arrecare un serio danno fisico all’aggressore e vuole cercare una soluzione “pacifica” dimostrando la propria superiorità.
III Livello
L’ultimo livello e la soluzione più estrema e più violenta dove non ci poniamo limiti e l’unico obbiettivo e rendere l’aggressore innocuo.
Una tale reazione dovrebbe essere applicata in caso di aggressione armata (l’aggressore ha realmente minacciato la propria o altrui vita) o nel caso di aggressione da più persone.
Ricordiamoci infine che per quanto la legge lo vieti le armi denominate bianche (spade, pugnali, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero), specie se di piccole dimensioni, possono essere nascoste nella tasca dell’aggressore, occorre quindi tenere sempre occhi aperti e riflessi pronti (vedi articolo AM e realtà) e quando e possibile gambe veloci.
Serve a poco fare gli eroi ed in certi casi e meglio allontanarsi che rischiare la propria vita o quella di chi ci accompagna.
Legittima difesa, le regole all’estero
Francia
È in Francia (articoli 122-5 e 122-6 del Codice penale) la soluzione più vicina a l’Italia:
non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustificato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa, salvo che vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco.
Non risponde penalmente la persona che, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, quando questo atto è strettamente necessario allo scopo perseguito, fin quando i mezzi sono proporzionati alla gravità dell’infrazione.
Come in Italia si prevede il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa
Germania
In Germania la disciplina della legittima difesa è disciplinata ai paragrafi 32 e 33 del Codice penale. Secondo queste norme si definisce legittima difesa:
quella difesa che è necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente: pertanto, non agisce anti giuridicamente chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa. È inoltre prevista la non punibilità per chi eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico
In base a tali norme si richiede che l’aggressione sia presente e attuale. Non si fa alcun riferimento alla proporzionalità fra difesa e offesa.
La causa di non punibilità è prevista in caso di turbamento, paura o panico. Rientrano pertanto i casi di attacchi a sorpresa, come il caso dell’intruso notturno in una casa di famiglia e uno degli abitanti, preso dal panico, reagisca in modo esagerato e irrazionale.
Infine, non è imputabile chi eccede nel modo della difesa: chi spara un colpo, per esempio, anche quando sarebbe sufficiente minacciarne l’uso.
Regno Unito
Nel Regno Unito la nozione di legittima difesa è stata delimitata nel 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of the Offenders Act. D’altra parte, tra le circostanze da considerare per l’applicazione dell’esimente*, la legge fa esplicito riferimento al comportamento dell’aggressore in relazione alla sua fuga o desistenza. Nel 2013 l’ultimo intervento, per inserire tra le finalità legittime di un uso anche non proporzionato della forza anche la difesa del proprio luogo di residenza dall’intrusione non autorizzata di terzi.
* Nel linguaggio giuridico: causa esimente, la causa di esclusione della responsabilità penale
Spagna
La legittima difesa spagnola, come quella tedesca, non prevede esplicitamente la proporzione tra offesa e difesa e contiene l’ipotesi di scriminante dettata dal panico.
Inoltre, in caso di difesa della dimora o delle sue dipendenze, si considera aggressione ingiusta l’indebita introduzione in esse.
Il codice spagnolo differenzia il caso in cui la difesa riguardi le persone o i beni patrimoniali
È previsto l’istituto della ‘difesa incompleta’, che garantisce all’agente solo una attenuazione della pena nel caso in cui, secondo la giurisprudenza, vi sia sproporzione tra difesa e offesa.

Conclusioni
Mi rendo conto sia un argomento complesso da digerire e capire ma è importante avere una informazione generica e superficiale della legislazione in materia di autodifesa.
Le persone praticano arti marziali, magari seguendo proprio un corso di autodifesa e si sentono libere di prendere a botte, colpire, menare, pestare qualcuno per la strada semplicemente perché gli ha mancato rispetto, gli ha guardato la ragazza o perché gli stava antipatico.
Vengano insegnate tecniche di combattimento e “difesa” senza essere messi conoscenza delle conseguenze legali di eventuali azioni a danno di altre persone.
La gente non sempre comprende bene che cosa sia realmente la difesa personale, anche dal punto di vista legislativo.
Viene spesso confusa con la vendetta, oppure, come un mezzo per poter farsi giustizia da soli.
Non è di questo che si tratta….
Meglio un brutto processo che un bel funerale
So che spesso si sente dire “meglio un brutto processo che un bel funerale” ma, come riportato sul sito della Polizia Italiana, che descrive lo sfogo di un agente, chi lo dice non è mai passato per le aule di giustizia.
“I brutti processi durano anni, durante i quali spesso sei lasciato solo a difenderti non solo dalle accuse ma peggio ancora dai mass media che non esitano a stritolarti, distruggerti, massacrarti, tu che non hai uno stuolo di legali ma il più delle volte un amico o un legale magnanimo che ti aiuta perché “fesso” come te che crede ancora nel buon senso, nella Giustizia e nella Costituzione. I brutti processi non ti uccidono subito come potrebbe farlo una coltellata al cuore, ti consumano lentamente, prima perdi gli amici, poi i familiari e alla fine magari finisci pure per essere assolto per non aver commesso il fatto e nel frattempo hai perso tutto da innocente.
Il bel funerale invece ti esonera da tutto”
